Art. 9 bis · Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
Titolo III

Art. 9 bis

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Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

In vigore dal 22 feb 2003
(Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;129#art-9-bis