Art. 5
Capacità professionale
In vigore dal 18 feb 1992
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, lettere a), b) o d), allegata al presente decreto, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per cinque anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;
b) ovvero:
per due anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;
d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, lettere c) ed e), ed alle tabelle B, C e D, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
4. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;
b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;
d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
5. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 e dalle lettere a) e c) del comma 4, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.
6. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
7. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-5