Art. 4
Certificazione delle attività
In vigore dal 18 feb 1992
1. Le amministrazioni di cui all' rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-4