Art. 4

Certificazione delle attività

In vigore dal 18 feb 1992
1. Le amministrazioni di cui all' rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente. 2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo