Art. 2
Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria
In vigore dal 18 feb 1992
1. Qualora, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
2. Qualora l'esercizio dell'attività di cui alla tabella B possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.
3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
8. I documenti o gli attestati di cui ai commi che precedono devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-2