Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 18 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B, C e D, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente. 2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-1

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