Art. 3

I n f o r m a z i o n e

In vigore dal 18 feb 1992
1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-3

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