Art. 3
I n f o r m a z i o n e
In vigore dal 18 feb 1992
1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-20;103#art-3