Art. 8

Sanzioni

In vigore dal 21 set 1991
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo