Art. 5
Effettuazione delle prove
In vigore dal 21 set 1991
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di cui all' deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove previste, oppure deve farle eseguire, anche in parte, da uno o più organismi autorizzati di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-5