Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 21 set 1991
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici;
b) ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera;
c) ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi;
d) agli apparecchi elevatori accastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti "traslatori per stoccaggio";
e) ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5.000 kg;
f) ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5.000 kg;
g) ai carrelli a portale;
h) ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo;
i) alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento;
l) ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica;
m) alle gru mobili;
n) alle piattaforme elevatrici mobili;
o) ai carrelli a braccia telescopiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-2