Art. 7

Carrelli semoventi non conformi

In vigore dal 21 set 1991
1. Se risulta che un carrello semovente di movimentazione non è conforme alle prescrizioni del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ne vieta l'immissione sul mercato e l'utilizzazione, ovvero ordina che sia ritirato dal mercato. 2. Se la difformità deriva da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie che pregiudica la sicurezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa gli Stati membri della Comunità economica europea e la Commissione CEE, tramite il Ministero degli affari esteri, delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-7

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Carrelli semoventi non conformi (Art. 7 Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo