Art. 6
Organismi autorizzati
In vigore dal 21 set 1991
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato alla effettuazione delle prove e dei controlli di cui al presente decreto ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico industria, che provvede alla relativa istruttoria. Le modalità della domanda sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, alla Commissione della CEE e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove ed ogni successiva modifica.
3. Gli organismi che hanno effettuato le prove poste a base della certificazione non possono essere incaricati dell'effettuazione dei controlli sugli apparecchi che hanno formato oggetto delle prove stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-6