Art. 8
8 / 9Sanzioni
In vigore dal 21 set 1991
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;304#art-8