Art. 6
In vigore dal 16 feb 1991
1. L'ente riferisce al Ministro dei trasporti ed al presidente della giunta provinciale in ordine all'applicazione del presente decreto ed in particolare:
a) alle eventuali divergenze non risolte dal comitato;
b) alle assunzioni effettuate ai sensi dell', comma 1.
2. Le divergenze di cui al comma 1, lettera a), sono risolte dal Ministro dei trasporti con proprio decreto non soggetto a registrazione. Parimenti il Ministro dei trasporti dichiara, con proprio decreto, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione dell'.
3. Avverso i decreti di cui al comma 2 è ammesso ricorso ai sensi dell', comma secondo, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32#art-6