Art. 4

In vigore dal 16 feb 1991
1. Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento, della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico degli aspiranti all'assunzione di cui all', l'ente comunica periodicamente alla provincia il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse. Entro i successivi trenta giorni il comitato può proporre modifiche al predetto programma di assunzioni ed ai tempi previsti per i concorsi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32#art-4

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