Art. 3

In vigore dal 16 feb 1991
1. La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca è requisito per l'assunzione del personale di cui all', escluso quello di cui al comma 8, ed è accertata ed attestata secondo le norme di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al predetto , comma terzo, n. 4. 2. Mediante convenzione tra l'ente e la provincia sono istituiti corsi di addestramento linguistico specificatamente inerente all'attività delle ferrovie. I relativi oneri fanno carico per metà alla provincia e per metà all'ente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32#art-3

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