Art. 2

In vigore dal 16 feb 1991
1. Le assunzioni comunque effettuate e denominate per gli uffici, i servizi e gli impianti dell'ente in provincia di Bolzano sono riservate a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione della provincia di Bolzano e avvengono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei di ciascun gruppo fino a concorrenza della quota ad esso spettante. 2. Le riserve di cui al comma 1 operano per ogni profilo professionale di assunzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro e sono determinate dal comitato. 3. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi. 4. Qualora, in esito ad una procedura di assunzione, gli assunti appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo alla assunzione di idonei di altri gruppi secondo il predetto ordine di graduatoria, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili necessità del servizio ferroviario, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo. 5. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge. 6. Le prove di selezione si svolgono a Bolzano; possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di partecipazione al concorso. Le prove di selezione per l'assunzione di personale amministrativo tengono conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia locali. 7. Le commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. 8. Il comma 1 non si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato effettuate nei casi indicati nell', secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230. In deroga a quanto disposto dall', secondo comma, della citata legge ed a ogni altra disposizione, sono nulli e privi di effetto gli atti ed i comportamenti che prevedano o consentano la continuazione del rapporto. 9. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32#art-2

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