Art. 8

In vigore dal 16 feb 1991
1. Salvo quanto disposto nel presente decreto, anche al personale di cui all' si applicano le norme legislative, regolamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative al personale ferroviario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali BERNINI, Ministro dei trasporti DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-21;32#art-8

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