Art. 8
In vigore dal 16 feb 1991
1. Salvo quanto disposto nel presente decreto, anche al personale di cui all' si applicano le norme legislative, regolamentari e del contratto collettivo nazionale di lavoro relative al personale ferroviario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
BERNINI, Ministro dei trasporti
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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