Capo II
Art. 13
In vigore dal 1 giu 2007
1. Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell' non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennità di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell' del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'interesse e l'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale.
2. Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, è dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell' del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all' accisa sul gas naturale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-13