Capo I

Art. 6

In vigore dal 1 gen 1991
1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all' ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all' sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite. 2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione. 3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-6

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