Capo II

Art. 11

In vigore dal 1 gen 1991
1. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-11

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