Capo II
Art. 12
In vigore dal 1 giu 2007
1. I soggetti di cui al comma 1 dell' devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell' del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas naturale.
2. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all', decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas naturale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-12