Capo II

Art. 10

In vigore dal 1 giu 2007
1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell' sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell' è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale. 3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13. 4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398#art-10

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