Art. 1
In vigore dal 31 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. Il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è attuato secondo le indicazioni del presente decreto, fermi restando i procedimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge che concernano la Valle d'Aosta o siano ad essa applicabili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;434#art-1