Art. 3
In vigore dal 31 gen 1990
1. A seguito dell'adempimento di cui all', l'amministrazione destinataria può far pervenire all'altra parte, entro il termine da quest'ultima indicato, valutazioni e proposte tendenti a realizzare il migliore coordinamento tra le diverse iniziative.
2. Qualora l'amministrazione che ha ricevuto lo schema di programma comunichi di non avere osservazioni da proporre, si ha per realizzata l'intesa prevista dall'art. 13 della legge n. 400 del 1988. Si ha ugualmente per realizzata l'intesa qualora, in accoglimento delle valutazioni o proposte formulate dalla parte statale o regionale rispettivamente interessata, siano state apportate le conseguenti modifiche allo schema presentato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;434#art-3