Art. 5

In vigore dal 31 gen 1990
1. Il presidente della giunta regionale promuove e presiede riunioni tra funzionari delle amministrazioni statali decentrate, aventi competenza relativamente al territorio della Valle d'Aosta, e rappresentanti regionali per la migliore attuazione dell'intesa raggiunta. 2. Le competenti amministrazioni dello Stato possono richiedere al presidente della giunta regionale l'indizione di dette riunioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;434#art-5

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