Art. 4
In vigore dal 31 gen 1990
1. Qualora non si realizzi la forma di intesa di cui all', l'amministrazione statale o regionale che vi abbia interesse, ove lo ritenga necessario od opportuno in relazione alla natura degli interventi stessi o alla complessità delle questioni, promuove la concertazione sul programma al fine di pervenire all'intesa, che può essere realizzata anche attraverso accordi di programma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;434#art-4