Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali nella Valle d'Aosta di cui al comma 3 dell'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è attuato secondo le indicazioni del presente decreto, fermi restando i procedimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge che concernano la Valle d'Aosta o siano ad essa applicabili.
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