Art. 6
In vigore dal 31 gen 1990
1. Nella regione Valle d'Aosta, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica, appositamente tutelata dall' della Costituzione italiana, nonché dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, aderenti alla confederazione locale maggiormente rappresentativa dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, e comunque all'esercizio delle attività sindacali in genere, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-6