Art. 4
In vigore dal 31 gen 1990
1. Salvo specifiche normative che dispongano una più ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attività previste dall', primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-4