Art. 1

In vigore dal 31 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. In attuazione dell', primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all', primo comma, lettera h), della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attività produttive della Valle d'Aosta. 2. Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali. — Testo vigente | Portale Normativo