Art. 5
In vigore dal 31 gen 1990
1. Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative, il riferimento a detta rappresentatività deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta.
2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attività di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.
3. La maggiore rappresentatività delle associazioni predette è accertata dal consiglio regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-5