Art. 2
In vigore dal 31 gen 1990
1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell' comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attività o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430#art-2