Norme›Titolo III
Art. 260
Esecuzione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-260