Art. 260 · Esecuzione
NormeTitolo III

Art. 260

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Esecuzione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.
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