Norme›Titolo III
Art. 256
Criteri per il rinvio a giudizio
In vigore dal 24 ott 1989
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-256