Norme›Titolo III
Art. 252
Infermità di mente sopravvenuta all'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell' del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli commi 1, 2 e 3 del codice.
2. I provvedimenti previsti dall' commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-252