NormeTitolo ICapo VI

Art. 73

Consulente tecnico del pubblico ministero

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-73

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