Norme›Titolo III
Art. 257
Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento
In vigore dal 24 ott 1989
(Criteri per l'emissione delle sentenze
di proscioglimento)
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell' del codice penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-257