Norme›Titolo III
Art. 259
Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
In vigore dal 24 ott 1989
(Disciplina della competenza e della riunione
dei procedimenti)
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-259