Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 184
Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
In vigore dal 24 ott 1989
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-184