Norme›Titolo I›Capo XIV
Art. 180
Sanzioni pecuniarie
In vigore dal 24 ott 1989
1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall' comma 2 o dall' comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell' commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.
3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-180