NormeTitolo ICapo XIV

Art. 179

Procedimento davanti al giurì d'onore

In vigore dal 24 ott 1989
1. Le sedute del giurì non sono pubbliche. 2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto. 3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale. 4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni. 5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell' commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.
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