Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 185
Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
In vigore dal 24 ott 1989
(Assunzione delle prove nel procedimento
di esecuzione)
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-185