Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 185
242 / 324Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione
In vigore dal 24 ott 1989
(Assunzione delle prove nel procedimento
di esecuzione)
1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-185