Art. 184 · Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
Norme›Titolo I›Capo XV

Art. 184

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Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

In vigore dal 24 ott 1989
(Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie) 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
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