Norme›Titolo I›Capo XV
Art. 184
241 / 324Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie
In vigore dal 24 ott 1989
(Forma dei provvedimenti che applicano
altre sanzioni pecuniarie)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-184