NormeTitolo ICapo XI

Art. 150

Esame delle parti private

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-150

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