Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 150
192 / 324Esame delle parti private
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-150