NormeTitolo ICapo XI

Art. 146

Aula di udienza dibattimentale

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-146

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