Norme›Titolo I›Capo XI
Art. 143
Rinnovazione della citazione a giudizio
In vigore dal 24 ott 1989
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-143