Norme›Titolo I›Capo IX
Art. 138
Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
In vigore dal 24 ott 1989
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice.
Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-138